Sez. L, Sentenza n. 19012 del 12/12/2003 (Rv. 568813 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Soppressione della rendita a seguito di rettifica di errore nella valutazione dell'inabilità - Limiti del relativo potere - Disciplina ex art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 2000, modificativa dell'art. 55 della legge n. 88 del 1989 - Portata ricognitiva ed efficacia retroattiva - Sussistenza - Potere di revisione ex art. 83 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - Differenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In materia di revisione delle rendite di inabilità a seguito di rettifica, da parte dell'INAIL, di pregressi errori di valutazione, l'art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 2000 - che, modificando l'art. 55 della legge n. 88 del 1989, ha introdotto limiti al potere di rettifica - ha portata ricognitiva ed efficacia retroattiva, investendo ogni situazione pregressa, con la conseguenza che anche nell'ambito dei giudizi in corso, promossi dall'Istituto per far valere la rettifica in base alla pregressa normativa, il giudice deve accertare preliminarmente l'esistenza delle condizioni che consentano all'INAIL l'esercizio della facoltà di rettifica sulla base della nuova disciplina. Alla stregua di questa, l'Inail decade - decadenza di ordine pubblico e rilevabile di ufficio, con conseguente, irreversibile consolidamento dell'originario accertamento - dalla possibilità di ritenere non dovute le prestazioni ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea (salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato), e tale errore assume rilevanza solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione erronea. Diverso è, ovviamente, il caso in cui, in epoca successiva all'originario atto di riconoscimento, si verifichi una modificazione della capacità lavorativa, in ordine alla quale l'Inail conserva il potere di revisione ex art. 83 del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)