Sez. L, Sentenza n. 22740 del 03/12/2004 (Rv. 579238 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per miglioramento e revisione per errore - Differenze - Qualificazione dell'atto operata dalle parti - Rilevanza - Limiti - Revisione per errore relativamente ad accertamento coperto da giudicato - Esclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, i due istituti della revisione per errore delle rendite e della revisione per miglioramento sono distinti e sono soggetti ad una differente disciplina e fondati su presupposti di fatto diversi, per cui ai fini dell'individuazione del procedimento introdotto occorre verificare quali ne siano i presupposti e non fermarsi al nomen iuris attribuito dal richiedente. Pertanto, nella ipotesi in cui venga accertato che il Cosiddetto "miglioramento" è invece "originario" deve applicarsi la disciplina relativa alla revisione per errore, attualmente regolata dall'art. 9 del D.Lgs. n.38 del 2000, applicabile anche ai processi in corso, e deve escludersi che possa intervenire revisione se (come nella specie) l'accertamento originariamente errato sia coperto da giudicato, posto che l'accertamento coperto da giudicato non può costituire oggetto di una diversa valutazione, qualora permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 146, Legge 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)