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Sez. 2, Sentenza n. 5908 del 07/10/1986 (Rv. 448294 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - VINCOLI CONTENUTI IN PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE - ONERI NON APPARENTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448294-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - VINCOLI CONTENUTI IN PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE - ONERI NON APPARENTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

I programmi di fabbricazione, che configurano strumenti urbanistici sostanzialmente equiparabili ai piani regolatori generali, dettano, anche con riguardo all'imposizione di vincoli di destinazione sulla proprietà privata, prescrizioni di ordine generale, di contenuto normativo e di piena conoscibilità da parte dei destinatari. I suddetti vincoli, pertanto, non sono qualificabili come "oneri non apparenti" gravanti sull'immobile, secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ., e non sono conseguentemente invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel contratto. (V 2581/83, mass n 427446; (V 3902/76, mass n 382583).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)