Sez. U, Sentenza n. 3902 del 27/10/1976 (Rv. 382583 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - AREE PRIVATE DESTINATE A PIAZZE E VIE - PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE - DESTINAZIONE DI AREA PRIVATA A PUBBLICO PARCHEGGIO - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA - IMPUGNAZIONE DEL PREDETTO PROGRAMMA DA PARTE DEL PRIVATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEDUZIONE DEL DIFETTO DI POTERE DEL COMUNE DI INTRODURRE VINCOLI CON PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - AREE PRIVATE DESTINATE A PIAZZE E VIE - PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE - DESTINAZIONE DI AREA PRIVATA A PUBBLICO PARCHEGGIO - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA - IMPUGNAZIONE DEL PREDETTO PROGRAMMA DA PARTE DEL PRIVATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEDUZIONE DEL DIFETTO DI POTERE DEL COMUNE DI INTRODURRE VINCOLI CON PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Anche i programmi di fabbricazione regolati dall'art 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150 possono imporre limiti alla proprieta privata, ivi compresi quei limiti che sono preordinati all'espropriazione o che, comportando l'inedificabilita del suolo, svuotano quasi del tutto il contenuto dell'anzidetto diritto. L'imposizione di siffatti vincoli comporta l'affievolimento del diritto di proprieta ad interesse legittimo e da cio deriva, in base al criterio del petitum sostanziale, che rientra nella Competenza del giudice amministrativo la domanda con la quale un privato impugni un programma di fabbricazione che aveva destinato un'area di sua proprieta a pubblico parcheggio, ancorche venga dedotta, a fondamento di tale domanda, il difetto di potere del comune di introdurre vincoli alla proprieta privata mediante il cennato strumento urbanistico.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)