Sez. 3, Sentenza n. 2239 del 13/08/1966 (Rv. 324368 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONCORSO DI COLPA DEL GENITORE DEL MINORE DANNEGGIATO - AZIONE DEL GENITORE IN PROPRIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATOGLI DALL'ILLECITO COMMESSO NEI CONFRONTI DEL GENITORE - RILEVANZA DEL CONCORSO DI COLPA DEL GENITORE - AZIONE DEL GENITORE QUALE ESERCENTE LA PATRIA POTE- STA - MANCATA CHIAMATA IN CAUSA DEL GENITORE DA PARTE DEL CON- VENUTO PER UNA EVENTUALE AZIONE DI RIVALSA - IRRILEVANZA NEL CONCORSO DI COLPA DEL GENITORE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONCORSO DI COLPA DEL GENITORE DEL MINORE DANNEGGIATO - AZIONE DEL GENITORE IN PROPRIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATOGLI DALL'ILLECITO COMMESSO NEI CONFRONTI DEL GENITORE - RILEVANZA DEL CONCORSO DI COLPA DEL GENITORE - AZIONE DEL GENITORE QUALE ESERCENTE LA PATRIA POTE- STA - MANCATA CHIAMATA IN CAUSA DEL GENITORE DA PARTE DEL CON- VENUTO PER UNA EVENTUALE AZIONE DI RIVALSA - IRRILEVANZA NEL CONCORSO DI COLPA DEL GENITORE.*
La questione del concorso di colpa da parte del genitore del minore danneggiato per fatto illecito assume Rilevanza soltanto o quando il genitore agisce in proprio per conseguire il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli dall'illecito commesso nei confronti del figlio minore, - perche in tale ipotesi la relativa eccezione di concorso di colpa vale a limitare la misura del risarcimento del danno chiesto dal genitore in proprio - oppure quando l'autore del danno agisce in rivalsa nei confronti dello stesso, perche in tale ipotesi l'accertamento dell'eventuale sussistenza o della misura del concorso da parte del genitore e necessario ai fini della Determinazione dei limiti della rivalsa stessa. Pertanto, tale questione non puo essere utilmente profilata quando il genitore esercente la patria potesta abbia agito non in proprio, ma, esclusivamente quale rappresentante legale del figlio minore danneggiato, o non vi sia stata, da parte del convenuto, danneggiante, una chiamata in causa del genitore in proprio per una eventuale Azione di rivalsa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)