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Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 06/04/2001 (Rv. 545655 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati - Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento - Nozione - "Ratio" degli artt. 2, 3, lett. f), e 11 del D.Lgs. n. 109 del 1992 - Configurabilità della violazione amministrativa - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545655-01

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI

In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore - tenuto conto della "ratio" delle disposizioni dettate, al riguardo, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (in particolare dall'art. 2, in relazione agli artt. 3, lett. f, e 11), consistente nell'evitare che l'etichettatura induca in errore l'acquirente, tra l'altro, sul luogo di origine o di provenienza del prodotto - sussiste la violazione amministrativa prevista dall'art. 18 di detto D.Lgs. allorché al consumatore non sia consentita una immediata e certa identificazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, per tale dovendosi intendere, ove si tratti del prodotto latte a lunga conservazione con relativo involucro, il luogo ove il latte viene trattato termicamente per renderlo a lunga conservazione e preincartato o preconfezionato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che - escluso che il luogo di provenienza del prodotto potesse identificarsi con quello di origine del latte naturale - aveva riconosciuto sussistente la violazione amministrativa in un caso nel quale, sull'etichetta della confezione, era inserita - accanto alla stampigliatura della città di Lodi, luogo di effettiva produzione - anche l'indicazione, tra gli stabilimenti di produzione, della "Centrale del latte di Cosenza", dove in realtà il latte non veniva né trattato termicamente né preincartato o confezionato, così potendosi indurre il consumatore a ritenere erroneamente la città calabrese luogo di origine e provenienza del prodotto commerciato con il luogo "Centrali del latte di Calabria").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 3, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 11, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)