Sez. 1, Sentenza n. 17952 del 25/11/2003 (Rv. 568453 - 01)
INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE | Prodotti alimentari destinati al consumatore finale - Confezionamento, etichettatura e pubblicità - Violazioni delle norme del d.lgs. n. 109 del 1992 - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Competenza - Regioni - Esclusione - Competenza degli U.P.I.C.A. - Sussistenza - Richiamo della sent. n. 401 del 1992 della Corte cost..
INDUSTRIA - INDUSTRIA ALIMENTARE - IN GENERE
Il d.lgs. n. 109 del 1992, nell'abrogare il d.P.R. n. 322 del 1982, ha trasferito dalle regioni agli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (U.P.I.C.A.) la competenza in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, con previsione che, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 401 del 1992, non viola le competenze regionali fissate dagli artt. 117 e 118, Cost.; pertanto, a detti Uffici spetta il potere di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 18, comma 3, d.lgs. cit.) e, quindi, è a questi che deve essere inoltrato il rapporto che accerta la violazione e, conseguentemente, ad essi, in virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 18, legge n. 689 del 1981, spetta altresì la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con la quale è irrogata la sanzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 CORTE COST., DPR 18/05/1982 num. 322, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)