Sez. 1, Sentenza n. 14708 del 13/07/2005 (Rv. 583708 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore - Prodotti preconfezionati - Impresa distributrice o venditrice - Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento - Indicazione - Necessità.
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI
In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore, il comma 3 dell'art. 11 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 ("Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione") si riferisce alla sede dello stabilimento del produttore o del confezionatore, e non a quello del distributore o venditore, come risulta evidente dalla collocazione della disposizione e dalle finalità di tutela del consumatore finale perseguite dal decreto legislativo, non assumendo, in relazione a prodotti confezionati, alcuna rilevanza l'indicazione della sede dell'impresa che si occupa della distribuzione o della vendita.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)