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Sez. 2, Sentenza n. 420 del 17/01/1981 (Rv. 410891 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RISOLUZIONE PARZIALE RELATIVAMENTE ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410891-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RISOLUZIONE PARZIALE RELATIVAMENTE ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

In materia di risoluzione per inadempimento, non e possibile una risoluzione parziale quanto all'oggetto del contratto, ossia per una sola parte della prestazione (salvo che il contratto sia ad esecuzione continuata o periodica, nel qual caso vale l'art 1458, primo comma, cod civ); questo perche il contratto e unico, e l'impossibilita di restituire l'oggetto nel suo stato originario preclude la risoluzione non solo quando l'impossibilita sia totale ma anche quando sia parziale. In questo caso, la parte adempiente puo chiedere la riduzione della propria prestazione e il risarcimento del danno. (Conf 1874/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)