diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 18/02/1983 (Rv. 426037 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE DELL'OGGETTO - PRECLUSIONE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426037-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE DELL'OGGETTO - PRECLUSIONE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO - CONDIZIONI.*

Il principio per cui la risoluzione del contratto è preclusa dall'impossibilità di restituire l'oggetto nel suo stato originario opera, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, cod. civ., che è espressione di una regola generale e, quindi, non ha valore limitatamente al contratto di vendita, solo quando l'impossibilità di restituzione nello statu quo ante si sia verificata senza colpa di colui che ha consegnato il bene, poiché non è lecito addebitare ad un contraente le conseguenze di un evento (perimento in senso fisico o giuridico di un bene) che è stato determinato quanto meno in modo prevalente da fatto imputabile all'altro contraente. (V 3137/81, mass n 413702; (V 420/81, mass n 410891; (V 5361/78, mass n 395130; (V 1874/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)