Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 16/12/1982 (Rv. 424598 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RISOLUZIONE SOLO PARZIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RISOLUZIONE SOLO PARZIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché il rapporto negoziale presenta una sua unicità normalmente voluta dalle parti, le quali - salva l'ipotesi eccezionale dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, esplicitamente disciplinata dal primo comma dell'art. 1458 cod. civ., ovvero quando l'oggetto è rappresentato da più cose aventi una propria individualità - considerano le rispettive prestazioni nel loro insieme, al fine di eliminare la situazione di disparità creatasi con l'inadempimento, il giudice deve pronunciare una sentenza avente effetti restitutori che investe per intero le rispettive prestazioni, senza che sia possibile - quanto all'oggetto - una risoluzione solo parziale. (V 420/81, mass n 410891; (V 3/67, mass n 325596; (V 1874/65, mass n 315569).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)