Sez. L, Sentenza n. 616 del 25/01/1984 (Rv. 432866 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CATEGORIE PRIVE DELLA RELATIVA DISCIPLINA SINDACALE - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CATEGORIE PRIVE DELLA RELATIVA DISCIPLINA SINDACALE - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
L'ipotesi di licenziamento collettivo, sottratta alla disciplina della legge 15 luglio 1966 n. 604, è configurabile anche in relazione a categorie per le quali manchi una disciplina sindacale del licenziamento collettivo per riduzione di personale tutte le volte che si tratti di licenziamenti i quali, oltre a riguardare una pluralità di dipendenti, siano dettati da quelle scelte imprenditoriali circa la dimensione dell'impresa delle quali l'art. 11 della citata legge ha inteso riconoscere l'intrinseca insindacabilità. (V 895/74, mass n 368807).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)