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Sez. 2, Sentenza n. 895 del 30/03/1974 (Rv. 368807 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - PLURALITA DI LICENZIAMENTI - INDIPENDENZA DAL RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1974-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368807-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - PLURALITA DI LICENZIAMENTI - INDIPENDENZA DAL RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*

L'ipotesi del licenziamento collettivo, sottratta alla disciplina dettata dalla legge 15 luglio 1966, n 604, e configurabile anche in relazione a categorie di rapporti per le quali manchi una disciplina sindacale del licenziamento collettivo per riduzione del personale tutte le volte che si tratti di licenziamenti i quali, oltre a riguardare una pluralita di dipendenti, siano dettati da quelle scelte imprenditoriali circa le dimensioni dell'impresa, delle quali l'art 11 della citata legge n 604 del 1966 ha inteso riconoscere l'intrinseca insindacabilita. Anche quando sia eccepita dal datore di lavoro la ricorrenza di un licenziamento collettivo non e, tuttavia, precluso al giudice del merito accertare se i molteplici simultanei licenziamenti non dipendano affatto da un ridimensionamento dell'attivita imprenditoriale o da una ristrutturazione dell'azienda (come puo verificarsi, ad esempio, nel caso di licenziamenti seguiti a brevissima distanza dalla riassunzione dei licenziati o dalla assunzione di altrettanti dipendenti destinati, in entrambi i casi, a coprire i medesimi posti di lavoro) e, cioe, se le dedotte scelte imprenditoriali - in se insindacabili - siano, in realta, state operate. (V 2496'72, mass n 359972).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)