Sez. L, Sentenza n. 6832 del 20/11/1986 (Rv. 448936 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - PROCEDURA - ATTUAZIONE DA PARTE DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE COMMERCIALE E QUINDI NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI 20 DICEMBRE 1950 E 5 MAGGIO 1965 - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - PROCEDURA - ATTUAZIONE DA PARTE DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE COMMERCIALE E QUINDI NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI 20 DICEMBRE 1950 E 5 MAGGIO 1965 - AMMISSIBILITÀ.*
La procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale è esperibile anche da parte di imprese che - come quelle operanti nel settore commerciale - non sono soggette alla disciplina degli accordi interconfederali del 20 dicembre 1950 e del 5 maggio 1965, atteso in particolare che l'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nel sottrarre i licenziamenti collettivi alla disciplina limitatrice di quelli individuali, non distingue le imprese a seconda della loro natura (industriale o commerciale). (V 264/85, mass n 438487; (V 616/84, mass n 432866; (V 211/83, mass n 425040; (V 3252/80, mass n 407044; (V 8/66, Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)