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Sez. 2, Sentenza n. 2952 del 19/09/1968 (Rv. 335735 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - ESTINZIONE DEL REATO - INDIVIDUAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE CAUSE DELL'INFORTUNIO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA - INFORTUNIO CAUSATO DA UN FATTO QUALIFICABILE COME REATO COLPOSO IMPUTABILE AL COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER L'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335735-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - ESTINZIONE DEL REATO - INDIVIDUAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE CAUSE DELL'INFORTUNIO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA - INFORTUNIO CAUSATO DA UN FATTO QUALIFICABILE COME REATO COLPOSO IMPUTABILE AL COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA - ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER L'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA.*

In tema di responsabilita civile del datore di lavoro verso il lavoratore infortunato, ed i suoi aventi diritto, in base alle Disposizioni dell'art 10 del tu approvato con DPR 30 giugno 1965, n 1124 (in cui sono state trasfuse le norme gia consacrate nell'art. 4 del RD 17 agosto 1935, n 1765) e tenendo presente la sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1967, n. 22(che ha dichiarata la illegittimita di dette Disposizioni per la parte in cui limitano la responsabilita del datore di lavoro, per infortuni derivanti da reato, alla sola ipotesi che il fatto sia commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro, e non anche dai dipendenti, e per la parte in cui consentono che il giudice civile possa accertare se il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato, solo nell'ipotesi di Estinzione dell'Azione penale per morte o per amnistia, e non anche nell'analoga ipotesi della prescrizione del reato), deve ritenersi che, in tutti i casi in cui, in conseguenza della sopravvenuta Estinzione del reato, anche per prescrizione, l'Azione penale non pote essere promossa o proseguita e non pote, quindi, essere accertata o neppure delibata, dal giudice penale, l'esistenza di un reato nel fatto che diede causa all'infortunio, e sempre il giudice civile che, nell'accertare la sussistenza delle condizioni richieste perche possa essere dichiarata la responsabilita civile del datore di lavoro, deve procedere alla individuazione ed alla qualificazione giuridica delle cause dell'infortunio, al fine di poter provvedere sulle conseguenziali pronunce civili che gli vengono richieste. Ne consegue che, qualora in Sede penale non sia stato possibile accertare la responsabilita penale dei soggetti che, con il loro comportamento diedero causa all'infortunio, da cui fu lesa l'integrita fisica del lavoratore, per non essere stati specificamente individuati coloro che commisero il reato, ma risulti tuttavia certo, in base alle indagini svolte ed alle circostanze obiettive accertare dal giudice penale, che l'infortunio avvenne per un fatto qualificabile come reato colposo ex art. 43 cod. pen., sicuramente imputabile al comportamento, anche semplicemente omissivo, dei dipendenti dell'impresa, della cui condotta il datore di lavoro debba rispondere secondo le norme del codice civile, cio non puo precludere al giudice civile la potesta di accertare se ricorrano le condizioni richieste, in relazione alla postulata illiceita penale del fatto che diede causa all'infortunio, per affermare la responsabilita civile del datore di lavoro. (V. 976-66 1011-59 1546-56).*

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)