Sez. 3, Sentenza n. 1918 del 26/05/1976 (Rv. 380714 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - OMESSA CONDANNA PENALE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE CIVILE - IPOTESI - PRESCRIZIONE DEL REATO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - OMESSA CONDANNA PENALE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE CIVILE - IPOTESI - PRESCRIZIONE DEL REATO - INCLUSIONE.*
La declaratoria di illegittimita costituzionale del quinto comma dell'art 4 del RD 17 agosto 1935, n 1765 (ora art 10, quinto comma, tu 30 giugno 1965, n 1124), contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n 22 del 1967, concerne non gia l'intera norma, ma soltanto la parte in cui l'accertamento in Sede civile della dipendenza dell'infortunio sul lavoro da fatto costituente reato perseguibile d'ufficio viene limitato alle sole ipotesi di Estinzione del reato stesso per morte dell'imputato o per amnistia ed ha, pertanto, l'effetto di estendere l'accertamento suddetto anche all'ipotesi di Estinzione del reato per intervenuta prescrizione. (Conf 2392/75, mass n 376255; (Conf 2264/74, mass n 370626; (Conf 1030/73, mass n 363464; (Conf 2952/68, mass n 335735).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)