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Sez. 1, Sentenza n. 7695 del 07/06/2000 (Rv. 537352 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Presupposti della sospensione necessaria - Proposizione della domanda civile in sede penale - Identità di materia e partecipazione al giudizio penale delle parti del giudizio civile - Fattispecie in tema di azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537352-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

L'art. 75 del cod.proc.pen. del 1988 regola il rapporto tra azione civile e azione penale in modo diverso dal testo dell'art. 24 del codice previgente, richiedendo, quale presupposto della sospensione necessaria del processo civile, la possibilità della "translatio iudicii", ossia la proponibilità della domanda civile in sede penale, ciò che, a sua volta, presuppone la identità della materia e la partecipazione al processo penale di tutte le parti del giudizio civile. In particolare, il terzo comma del citato art. 75 cod. proc. pen. prevede che, se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile è sospeso, mentre, in caso contrario, lo stesso prosegue. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del processo civile pendente davanti a sè tra il fallimento di una società per azioni ed i consiglieri delegati della stessa per azione di responsabilità ex art. 146 legge fall., fino alla definizione del giudizio penale a carico di uno di essi per distrazione, occultamento e dissimulazione di beni, merci e ricavi aziendali in epoca prossima al fallimento, processo nel quale il fallimento non si era costituito parte civile.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 211, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 211, Cod. Proc. Pen. art. 75, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)