Sez. L, Sentenza n. 3753 del 14/03/2002 (Rv. 553052 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Giudizio civile per risarcimento danni per un fatto costituente reato - Rapporti tra azione civile e giudizio penale - Pendenza del giudizio penale - Obbligo di sospensione del giudizio civile - Ipotesi tassativamente previste dal codice di procedura penale - Ipotesi diverse - Prosecuzione del giudizio in sede civile - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di azione civile per risarcimento dei danni promossa dalla parte lesa da un fatto costituente reato, il giudice civile è tenuto a sospendere il giudizio solo nei casi in cui si verifichi una delle condizioni che, in base alle disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano i rapporti tra azione civile e giudizio penale, impongono al di sospendere il giudizio civile (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado: art. 75, comma terzo, cod. proc. pen.); ove tali condizioni non si verifichino, l'azione legittimamente esercitata in sede civile può essere proseguita e decisa in tale sede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 211, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)