Sez. 1, Sentenza n. 23976 del 24/12/2004 (Rv. 578379 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Presentazione di un secondo ricorso per cassazione con riguardo ad alcune pronunce sul medesimo rapporto - Inammissibilità - Ricorso dell'avversario notificato nel frattempo - Influenza - Esclusione - Deroga "ex" art. 334 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE
La parte che abbia già proposta ricorso per cassazione (sia esso principale o incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza d'appello, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un nuovo ricorso, nell'ambito dello stesso rapporto, nemmeno se nel frattempo abbia ricevuto notificazione del ricorso di detto avversario, ed a prescindere dal fatto che quest'ultimo possa suggerire una estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronunce relative a quel rapporto, atteso che l'ordinamento non consente il reiterarsi o frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in atti separati (secondo il principio della cosiddetta consumazione dell'impugnazione) e che il realativo divieto non trova deroga nelle disposizioni di cui all'art. 334 cod. proc. civ., le quali operano soltanto in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)