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Sez. L, Sentenza n. 11128 del 13/12/1996 (Rv. 501288 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Presentazione di un secondo ricorso per Cassazione con riguardo a tutte o ad alcune pronunce sul medesimo rapporto - Inammissibilità - Ricorso dell'avversario notificato nel frattempo - Influenza - Esclusione - Deroga ex art. 334 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501288-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

La parte che abbia già proposto ricorso per Cassazione (sia esso principale o incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza d'appello, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un nuovo ricorso, nell'ambito dello stesso rapporto, nemmeno se nel frattempo abbia ricevuto notificazione del ricorso di detto avversario, ed a prescindere dal fatto che quest'ultimo possa suggerire una estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronunce relative a quel rapporto, atteso che l'ordinamento non consente il reiterarsi o frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in atti separati (secondo il principio della cosiddetta consumazione dell'impugnazione) e che il relativo divieto non trova deroga nelle disposizioni di cui all'art. 334 cod. proc. civ., le quali operano soltanto in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)