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Sez. 1, Sentenza n. 3269 del 22/07/1977 (Rv. 386811 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA - LEGALE COSTITUZIONE IN MORA DELL'ELIGENDO DEBITORE DEL COMUNE - RIMOZIONE DELLA CONDIZIONE DI DEBITORE - RILEVANZA - TERMINE FINALE.*
Stato
decisa il 1977-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386811-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA - LEGALE COSTITUZIONE IN MORA DELL'ELIGENDO DEBITORE DEL COMUNE - RIMOZIONE DELLA CONDIZIONE DI DEBITORE - RILEVANZA - TERMINE FINALE.*

L'ipotesi di ineleggibilita prevista dal n 9 dell'art 15 del DPR 16 maggio 1960, n 570 (riguardante coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora) va intesa nel senso che la condizione di debitore del comune - che va considerata incompatibile con la qualita di consigliere comunale in quanto produttiva di conflitto di interessi fra lo eletto e l'ente pubblico - puo essere utilmente rimossa, conseguendosi quindi l'eleggibilita, fino al momento della convalida degli eletti, che segna il dato temporale dell'investitura nella funzione e del conferimento della posizione di potere rientranti fra i presupposti dell'ipotetico conflitto.*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)