Sez. 2, Sentenza n. 4359 del 26/03/2001 (Rv. 545183 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA | Art. 14 della legge n. 847 del 1929 - Trascrizione "post mortem" di uno dei coniugi - Pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi - Esclusione - Terzi - Nozione - Eredi del coniuge defunto - Inclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA
La trascrizione "post mortem" del matrimonio canonico non pregiudica i diritti successori personali e patrimoniali anteriormente acquisiti dagli eredi del coniuge defunto, avendo la trascrizione effetto retroattivo soltanto nei confronti dei coniugi, come risulta dalla chiara lettera del terzo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per il quale: "qualora la trascrizione sia richiesta, trascorsi cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legalmente acquisiti dai terzi". "Terzo" è chiunque non sia parte di un determinato rapporto giuridico e poiché per il citato art. 14, con riguardo agli effetti civili prodotti dalla trascrizione tardiva del matrimonio, "terzo" è colui che a tale rapporto sia estraneo, rivestono detta qualità gli eredi sia legittimi, sia testamentari, essendo soggetti diversi a quelli legati dal vincolo matrimoniale non ancora costituito per l'ordinamento giuridico positivo al momento dell'apertura della successione.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)