Sez. U, Sentenza n. 6845 del 04/06/1992 (Rv. 477556 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Concordatario - Trascrizione - Tardiva | Pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi - Esclusione - Trascrizione "post mortem" - Pretese del coniuge superstite, sul patrimonio relitto, nei confronti degli eredi - Incidenza - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Concordatario - Trascrizione - Tardiva
L'art. 14 terzo comma della legge 27 maggio 1929 n. 847, il quale dispone che la trascrizione del matrimonio canonico, ove effettuata dopo il decorso di cinque giorni dalla celebrazione, non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi, include fra detti terzi gli eredi, sia legittimi che testamentari, e, pertanto, comporta, in ipotesi di trascrizione "post mortem" (non più consentita a seguito della modifica del Concordato con la Santa Sede ratificata con legge 25 marzo 1985 n. 121), che il coniuge superstite non può avanzare pretese sul patrimonio relitto nei confronti di detti eredi. Tale principio, compatibile con la nuova disciplina del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, manifestamente non pone il citato art. 14 in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, trattandosi di scelta rivolta ad assicurare che la retroattività della trascrizione "inter partes" non determini la perdita di diritti già insorti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 31, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)