Sez. 2, Sentenza n. 15397 del 01/12/2000 (Rv. 542382 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA | Dopo la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 14 legge 847/1929, nel vigore del previgente Concordato con la Santa Sede - Posteriore accettazione della eredità del coniuge defunto da parte dei chiamati - Inopponibilità ai medesimi della trascrizione tardiva del matrimonio - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA
La trascrizione tardiva del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, effettuata dopo la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 14, nel vigore della legge 27 maggio 1929 n. 847 - non più consentita dopo la modifica del Concordato con la Santa Sede, ratificata con legge 23 maggio 1985 n. 121 - non pregiudica i diritti dei chiamati alla successione del "de cuius", pur se avviene quando questi non hanno ancora accettato l'eredità, perché ai sensi dell'art. 459 cod. civ., l'accettazione si considera avvenuta nel medesimo istante della delazione, sì che il tempo trascorso è "tamquam non esset", il che è qualcosa di più della semplice retroattività; e perciò, per effetto di detta trascrizione, il coniuge superstite acquista tale qualità fin dal momento della celebrazione del matrimonio, ma soltanto nei rapporti con l'altro coniuge, non avendola al momento dell'aperta successione nei confronti degli altri eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14, Costituzione art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)