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Sez. L, Sentenza n. 6057 del 15/10/1986 (Rv. 448379 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - NATURA GIURIDICA - RAPPORTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA - CONTROVERSIE RELATIVE - CAPACITÀ PROCESSUALE AD AGIRE ED A CONTRADDIRE DELLE UNITÀ PREDETTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448379-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - NATURA GIURIDICA - RAPPORTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA - CONTROVERSIE RELATIVE - CAPACITÀ PROCESSUALE AD AGIRE ED A CONTRADDIRE DELLE UNITÀ PREDETTE - SUSSISTENZA.*

Le unità sanitarie locali - introdotte dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale - non hanno personalità giuridica, ma costituiscono un organo, o più propriamente un apparato organizzativo, del comune, che la legge citata ha considerato come autonomo centro di imputazione di rapporti già esistenti in capo ai soppressi enti mutualistici; in relazione a tali rapporti esse sono quindi dotate di soggettività giuridica che si estrinseca nell'imputazione di Atti, provvedimenti, negozi giuridici riguardanti il governo del personale, la gestione finanziaria ed, in genere, la gestione dell'assistenza sanitaria (acquisto di medicinali, stipulazione di convenzioni per la assistenza ospedaliera e di contratti di fornitura). Consegue che, ove venga dedotto in giudizio uno dei suddetti rapporti giuridici, le unità sanitarie locali sono fornite di piena capacità processuale ad agire ed a contraddire. (V 6377/85, mass n 443465).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)