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Sez. 1, Sentenza n. 6377 del 16/12/1985 (Rv. 443465 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI - AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ISTITUZIONE NELLA REGIONE SICILIA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI - ENTI OSPEDALIERI - PERDITA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DA UNO DI TALI ENTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443465-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI - AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ISTITUZIONE NELLA REGIONE SICILIA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI - ENTI OSPEDALIERI - PERDITA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DA UNO DI TALI ENTI - INAMMISSIBILITÀ.*

A seguito della istituzione nella regione siciliana delle unità sanitarie locali, secondo la disciplina fissata dalle leggi regionali 12 agosto 1980 n. 87, 6 gennaio 1981 n. 6 e 18 aprile 1981 n. 69, in attuazione della legge statale 23 dicembre 1978 n. 833, gli enti ospedalieri, divenendo strutture delle predette unità hanno perduto la propria personalità giuridica. Ciò comporta, con riguardo a ricorso per Cassazione avverso sentenza resa nei confronti di uno di detti enti, che ne deve essere dichiarata l'inammissibilità, ove proposto dall'ente medesimo dopo il venir meno della sua capacità giuridica nei rapporti di diritto sostanziale e della conseguente perdita della capacità processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 12/08/1980 num. 87, Legge Reg. Sicilia 06/01/1981 num. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)