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Sez. L, Sentenza n. 6105 del 11/11/1988 (Rv. 460509 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - NATURA GIURIDICA - STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON I MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI - LEGITTIMAZIONE - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLE U.S.L. PER INADEMPIMENTO DI ATTI LORO SPETTANTI - CONFIGURABILITÀ - CONCORSO DI ENTI PUBBLICI INCARICATI DEL CONTROLLO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A RESPONSABILITÀ PER LA SCELTA CONSENTITA AD UN ABITANTE DEL COMUNE DI RESIDENZA DI UN MEDICO DI SCEGLIERE UN MEDICO DI ALTRO COMUNE.*
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460509-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - NATURA GIURIDICA - STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON I MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI - LEGITTIMAZIONE - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLE U.S.L. PER INADEMPIMENTO DI ATTI LORO SPETTANTI - CONFIGURABILITÀ - CONCORSO DI ENTI PUBBLICI INCARICATI DEL CONTROLLO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A RESPONSABILITÀ PER LA SCELTA CONSENTITA AD UN ABITANTE DEL COMUNE DI RESIDENZA DI UN MEDICO DI SCEGLIERE UN MEDICO DI ALTRO COMUNE.*

Le unità sanitarie locali - introdotte dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale - costituiscono autonomi centri d'imputazione dei rapporti già facenti capo ai vari enti mutualistici ed hanno quindi soggettività giuridica riguardo agli Atti concernenti il personale, la gestione finanziaria e, in genere, l'erogazione dell'assistenza sanitaria, nel cui ambito rientra la stipulazione, in conformità degli accordi previsti dall'art. 48 della legge, di convenzioni con i medici liberi professionisti, alle quali restano peraltro estranee le parti - governo, regioni, associazione dei comuni italiani ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - che detti accordi hanno concluso. Pertanto, la responsabilità patrimoniale (contrattuale) per eventuale inadempimento di Atti che competono alle U.S.l. è propria delle medesime, in quanto le attività di controllo al riguardo espletate da altri enti pubblici, avendo carattere distinto ed estrinseco, non consentono di configurare il concorso di una responsabilità contrattuale dei medesimi sotto il profilo di una solidarietà passiva o della responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 1228 cod. civ.) o per garanzia impropria, mentre la responsabilità aquiliana di tali enti e dei funzionari preposti ai singoli organi (art. 28 cost.) per l'omissione dei detti controlli presuppone la prova, oltre che dell'illegittimità del comportamento e del danno subito dall'interessato, del dolo o della colpa. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, quanto al 1983, l'assessorato per la sanità della regione siciliana non fosse passivamente legittimato rispetto alla domanda di risarcimento proposta da un sanitario danneggiato per il fatto che ad abitanti del suo comune di residenza era stata consentita la scelta di un medico di altro comune). (V 6057/86, mass n 448379; (V 6377/85, mass n 443465).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 10, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 46, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 12/08/1980 num. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)