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Sez. L, Sentenza n. 670 del 24/01/1991 (Rv. 470637 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Violazione delle cosiddette "Clausole di rientro" - Obbligazioni risarcitorie a carico del datore di lavoro - Presupposto - "Mora credendi" - Configurabilità - Condizioni - Diritto dei lavoratori al rientro e diritto dell'imprenditore di ricollocare in C.I.G. gli stessi dipendenti già sospesi - Compatibilità.
Stato
decisa il 1991-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470637-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

Nell'ipotesi in cui si configuri, per la violazione delle cosiddette "clausole di rientro" contenute in accordi sindacali aziendali in tema di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno per la protratta illecita sospensione del rapporto, l'obbligazione risarcitoria a carico dell'imprenditore presuppone la "mora credendi" del medesimo, da accertare in relazione all'onere giuridico a carico dei lavoratori, tenuti alla prestazione lavorativa in azienda alla scadenza del predeterminato termine di rientro (dies interpellat pro homine), di cooperare per rendere possibile la ripresa dell'attività, offrendo le loro energie lavorative; il diritto soggettivo al rientro non ostacola poi il diritto dell'imprenditore di ricollocare in Cassa Integrazione gli stessi dipendenti già sospesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)