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Sez. 1, Sentenza n. 4107 del 20/06/1986 (Rv. 446900 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - INDIVIDUAZIONE DELL'EREDE AVENTE DIRITTO A SUBENTRARE NELLA CONCESSIONE - REQUISITI - DATA DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1986-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446900-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - INDIVIDUAZIONE DELL'EREDE AVENTE DIRITTO A SUBENTRARE NELLA CONCESSIONE - REQUISITI - DATA DI RIFERIMENTO.*

Nel giudizio insorto, fra gli eredi di un assegnatario di terre di riforma agricola, per l'individuazione dell'avente diritto al subentro nella concessione del de cuius, ex artt. 16, 19 legge n. 230 del 1950 e 1 legge n. 841 del 1950, i relativi requisiti debbono sussistere sia al momento della morte dell'assegnatario sia in quello in cui si chieda il subentro, con la conseguenza che il giudice che accerti che nessuno dei contendenti è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per tale subentro, è tenuto a pronunciare il conseguente rientro di dette terre nella disponibilità dell'ente concedente, anche in difetto di una specifica domanda in tal senso dell'ente medesimo. (V 4573/83, mass n 429450; (V 3794/50, mass n 470637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 19, Legge 21/10/1950 num. 841 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)