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Sez. L, Sentenza n. 4818 del 02/05/1995 (Rv. 492077 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Dichiarazioni dell'imprenditore e dei sindacati circa l'epoca della cessazione della crisi ed il conseguente rientro di lavoratori - Natura - Negoziale o non negoziale - Accertamento relativo del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Ricorso al criterio ex art. 1367 cod. civ. in caso di dubbio - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492077-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Le dichiarazioni che, all'esito delle consultazioni previste dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 "Provvedimenti per la garanzia del salario" quale onere per il datore di lavoro che voglia ottenere il provvedimento di integrazione salariale, vengono emesse dall'imprenditore e dai sindacati circa l'epoca della cessazione dello stato di crisi ed il conseguente rientro dei lavoratori possono contenere sia mere manifestazioni di scienza o di auspicio che vere e proprie dichiarazioni negoziali, produttive, in favore dei singoli lavoratori, del diritto soggettivo al rientro in una data determinata, restando riservato al giudice di merito, con apprezzamento incensurabile se congruamente motivato, accertare la ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra ipotesi, senza tuttavia la possibilità di ricorrere, in caso di dubbio, al criterio di conservazione degli effetti del contratto, fissato dall'art. 1367 cod. civ., il quale presuppone la formazione e l'espressione di una volontà contrattuale e non può essere utilizzato per stabilire se un determinato accordo sia fonte di impegni vincolanti per le parti o contenga solo scambievoli dichiarazioni di scienza o di propositi prive di efficacia precettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)