Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 01/03/1995 (Rv. 490802 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - IN GENERE | Alienazione dei fondi assegnati in priorità - Regole e condizioni relative "ex lege" n. 379 del 1967 - Interesse dell'ente regionale, ad intervenire nelle contrattazioni ed a chiederne l'annullamento - Sussistenza - Contratto preliminare e non definitiva alienazione - Equivalenza - Intenzioni dell'ente o dei confinanti di riscattare il fondo - Irrilevanza.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - IN GENERE
La legge 29 maggio 1967 n. 379, nel consentire agli assegnatari in proprietà dei terreni della riforma fondiaria di alienare i fondi in favore di altri soggetti, subordina l'esercizio della citata facoltà all'osservanza imprescindibile di regole e condizioni soggettive ed oggettive (la congruità del prezzo, fissato in via preventiva dall'ispettorato dell'agricoltura; le particolari qualità dell'aspirante acquirente; la previa comunicazione ai confinanti, onde consentire l'eventuale esercizio della prelazione) poste tutte nell'interesse generale ed abilita l'ente regionale di sviluppo agricolo ad intervenire nelle contrattazioni ed anche a chiederne l'annullamento, posto che l'interesse dell'ente nei sensi citati sorge dal suo compito istituzionale di controllare se l'atto di disposizione del fondo sia stato posto in essere nell'osservanza di tutte le condizioni previste dalla legge ed indipendentemente dal fatto che l'ente stesso od i confinanti intendano riscattare il fondo; interesse che sussiste, peraltro, anche se sia stato stipulato soltanto un contratto preliminare e non definitivo di compravendita.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)