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Sez. 2, Sentenza n. 1618 del 22/06/1964 (Rv. 302318 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO - NULLITA - ESCLUSIONE - INEFFICACIA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1964-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302318-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO - NULLITA - ESCLUSIONE - INEFFICACIA RELATIVA.*

Quando la legge pone un limite temporale al divieto imposto al datore di lavoro di licenziare un dipendente, come nel caso di divieto di licenziamento della lavoratrice gestante, limitato al corso della gravidanza e del puerperio (durante il quale la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto) il licenziamento disposto in violazione del divieto stesso non e affetto da nullita assoluta, ma e improduttivo di effetti limitatamente al periodo rispetto al quale il divieto e operativo.*

Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)