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Sez. L, Sentenza n. 6806 del 11/12/1982 (Rv. 424436 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO DISPOSTO NEL CORSO DI TALI EVENTI - NULLITÀ - ESCLUSIONE - INEFFICACIA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO DISPOSTO NEL CORSO DI TALI EVENTI - NULLITÀ - ESCLUSIONE - INEFFICACIA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*

Quando la legge pone un limite temporale al divieto, imposto al datore di lavoro, di licenziare un dipendente, come nel caso di divieto di licenziamento della lavoratrice gestante, limitato al corso della gravidanza e del puerperio, durante il quale la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto (art. 2 legge n. 1204 del 1971), il licenziamento disposto in violazione del divieto non è affetto da nullità assoluta, ma è improduttivo di effetti limitatamente al periodo cui si riferisce il divieto stesso. (Conf 6611/81, mass n 417467; (Conf 1618/64, mass n 302318).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)