Sez. L, Sentenza n. 2165 del 27/03/1985 (Rv. 440042 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISPOSTO NEL PERIODO DI OPERATIVITÀ DEL DIVIETO EX ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - INEFFICACIA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISPOSTO NEL PERIODO DI OPERATIVITÀ DEL DIVIETO EX ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - INEFFICACIA - LIMITI.*
Quando la legge - come gli artt. 2 e 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri - pone un limite temporale al divieto imposto al datore di lavoro di licenziare un dipendente, il licenziamento per giusta causa rivelatasi inesistente, che abbia però gli effetti di un licenziamento ad nutum, non è affetto da nullità assoluta, ma è improduttivo di effetti limitatamente al periodo per il quale tale divieto è operativo. (Conf 6806/82, mass n 424436; (Conf 6611/81, mass n 417467; (Conf 1618/64, mass n 302318).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)