Sez. 1, Sentenza n. 1921 del 19/06/1972 (Rv. 359000 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - PAGAMENTO DEI CREDITI - SUFFICIENZA DEI BENI OFFERTI - CRITERIO DI GIUDIZIO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - PAGAMENTO DEI CREDITI - SUFFICIENZA DEI BENI OFFERTI - CRITERIO DI GIUDIZIO.*
Nel concordato fallimentare con cessione dei beni, il giudizio concernente la sufficienza dei beni offerti dal debitore ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dalla legge, non deve muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie e piu o meno ottimistiche, ma deve poggiare su elementi seri e concreti, capaci di far sorgere la 'fondata opinioné, intesa come quasi certezza, che, in base all'id quod plerumque accidit, la liquidazione dei beni stessi fornira i mezzi necessari al predetto soddisfacimento. (Conf 3936'69, mass n 344352).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)