Sez. 1, Sentenza n. 3936 del 13/12/1969 (Rv. 344352 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - PAGAMENTO DEI CREDITI - SUFFICIENZA DEI BENI OFFERTI - CRITERI DI GIUDIZIO.*
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - PAGAMENTO DEI CREDITI - SUFFICIENZA DEI BENI OFFERTI - CRITERI DI GIUDIZIO.*
Nel concordato con cessione dei beni, il giudizio concernente la sufficienza dei beni offerti dal debitore, ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dalla legge, non deve muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie e piu o meno ottimistiche, ma deve poggiare su elementi seri e concreti, capaci di far sorgere la 'fondata opinioné intesa come 'quasi certezzà, che in base all'id quod plerumque accidit la liquidazione dei beni stessi fornira i mezzi necessari al predetto soddisfacimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)