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Sez. 2, Sentenza n. 2230 del 02/08/1973 (Rv. 365484 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEL DIFENSORE - NATURA - OBBLIGAZIONE DI COMPORTAMENTO - CONFIGURABILITA - INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365484-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEL DIFENSORE - NATURA - OBBLIGAZIONE DI COMPORTAMENTO - CONFIGURABILITA - INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente non e un'obbligazione di risultato, ma un'obbligazione di mezzi o di comportamento, avente ad oggetto soltanto la prestazione dell'attivita professionale, con la conseguenza che l'inadempimento del legale, come quello di qualsiasi professionista in genere che abbia assunto l'incarico di curare determinati interessi del cliente, e costituito dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attivita professionale e non dal mancato raggiungimento del risultato, consiste, cioe nell'inosservanza della diligenza imposta dall'art 1176, secondo comma, cod civ, a meno che non si tratti di prestazioni di speciale difficolta. (V 3511/69, mass n 343663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)