Sez. U, Sentenza n. 897 del 14/12/1999 (Rv. 532148 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Revisione prezzi - Riconoscimento della revisione da parte della P.A. - Con riguardo all'intera opera - Liquidazione del compenso revisionale dal momento della consegna dell'opera - E non da quello dell'offerta di tale consegna - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di revisione dei prezzi relativi ad un appalto di opera pubblica, la controversia che abbia ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale, una volta che, da parte dell'amministrazione, sia intervenuto il riconoscimento della spettanza del medesimo con riguardo all'intera opera, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'oggetto di detta controversia attiene al criterio di quantificazione del compenso e, pertanto, ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, essendosi esaurito il potere discrezionale dell'amministrazione con il suddetto riconoscimento, in quanto relativo all'intera opera (nella specie la controversia era insorta, perché l'Amministrazione, a seguito di richiesta, da parte dell'appaltatore, di liquidazione del compenso revisionale, aveva provveduto alla sua liquidazione per l'intera opera ed al lordo degli acconti già corrisposti, ma calcolandolo dal momento della consegna dell'opera stessa e non, come pretendeva l'appaltatore, da quello dell'offerta di detta consegna).
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Legge 09/05/1950 num. 329, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)