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Sez. 1, Sentenza n. 13444 del 12/09/2003 (Rv. 566831 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo non divenuto ancora definitivo prima dell'apertura della procedura concorsuale - Inopponibilità nei confronti della procedura - Pagamento eseguito, in forza del decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, dal debitore prima dell'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti - Ripetibilità per ciò stesso a titolo di indebito oggettivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566831-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Ancorché la dichiarazione di fallimento o la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, intervenute nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito o sottoposto a l.c.a., determini l'inopponibilità ai sensi dell'art. 95 legge fall., il curatore o il commissario liquidatore non hanno diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento (volontario o coattivo) eseguito dal debitore ingiunto, prima della sottoposizione alla procedura concorsuale, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)