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Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 20/03/2006 (Rv. 588343 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE | Domanda di ripetizione delle relative somme - Implicita inclusione nella domanda di revoca del decreto - Configurabilità - Conseguenze in tema di pagamento eseguito, in forza del decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, dal debitore prima dell'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588343-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE

La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non si inquadra nella "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti. Ne consegue che anche nell'ipotesi di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa di sopravvenuto fallimento o liquidazione coatta amministrativa del debitore ingiunto, che rende il decreto ingiuntivo inopponibile alla procedura e impone al creditore opposto di partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, non è necessaria un'esplicita domanda di ripetizione di quanto già corrisposto in forza della provvisoria esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)