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Sez. 1, Sentenza n. 10927 del 07/12/1996 (Rv. 501120 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Terreni agricoli - Acquisto da parte di imprenditori agricoli - Qualità di imprenditore agricolo a titolo principale - Certificazione - Produzione - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501120-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE

In tema di imposta di registro e con riguardo all'applicazione dell'aliquota ridotta dell'otto per cento, prevista dall'art. 1 bis della tariffa, , parte prima, all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977 n. 36), per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli comportanti l'acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, il termine triennale, concesso dalla legge all'acquirente per la produzione della documentazione atta a dimostrare la conseguita qualifica di imprenditore agricolo, decorre dalla data della stipulazione dell'atto notarile di trasferimento e non da quella della sua registrazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)