Sez. 1, Sentenza n. 7346 del 09/08/1994 (Rv. 487702 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Terreni agricoli - Atti traslativi a titolo oneroso - Acquisto da parte di imprenditori agricoli a titolo principale - Applicazione dell'aliquota ridotta dell'otto per cento - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta dell'otto per cento, prevista dall'art. 1 bis della tariffa, parte prima, allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977 n. 36), per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, comportanti l'acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, l'acquirente (che già possieda la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale al momento della stipula dell'atto) deve, per l'applicazione del beneficio, formulare espressa richiesta al riguardo nell'atto traslativo, nonché procedere alla produzione immediata davanti allo stesso notaio rogante, del certificato rilasciato dalla Regione che, senza possibilità di equipollenti, attesti la sussistenza di tale qualità.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 bis, Legge 21/02/1977 num. 36 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)