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Sez. 5, Sentenza n. 5015 del 02/04/2003 (Rv. 561700 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ | Esclusione - Sua codificazione disposta dall'art. 3 del cosiddetto Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) - Portata.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561700-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ

In tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in base all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi, stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)