Sez. 3, Sentenza n. 481 del 22/01/1979 (Rv. 396598 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO ALL'INTERO PERIODO COMPRESO TRA IL MOMENTO DELLA PRODUZIONE DEL DANNO ED IL MOMENTO DELLA PRONUNCIA - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA A LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN SEDE DI APPELLO CON RIFERIMENTO AL SOLO PERIODO POSTERIORE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO ALL'INTERO PERIODO COMPRESO TRA IL MOMENTO DELLA PRODUZIONE DEL DANNO ED IL MOMENTO DELLA PRONUNCIA - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA A LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN SEDE DI APPELLO CON RIFERIMENTO AL SOLO PERIODO POSTERIORE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
Poiche l'Obbligo di risarcire il danno da illecito aquiliano e di valore e il danno dev'essere percio liquidato con riferimento ai valori al momento della pronuncia del giudice, questi deve tener conto della svalutazione della moneta con riferimento all'intero periodo compreso tra il momento della produzione del danno e il momento della sua pronuncia. (nella specie, la Corte ha cassato la sentenza d'appello, con cui il danno era stato liquidato con riferimento al solo periodo posteriore alla sentenza di primo grado, trascurando un certificato dell'ISTAT, prodotto dal danneggiato e comprovante l'indice di svalutazione della moneta relativo al periodo successivo alla produzione del danno). (V 3327/76, mass n 382123; (V 2489/76, mass n 381286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)