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Sez. 1, Sentenza n. 3327 del 08/10/1976 (Rv. 382123 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - SVALUTAZIONE - CALCOLO.*
Stato
decisa il 1976-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382123-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - SVALUTAZIONE - CALCOLO.*

Poiche l'Obbligo di risarcire il danno da illecito aquiliano e di valore, e il danno deve percio essere liquidato con riferimento ai valori al momento della pronuncia del giudice, questi, servendosi delle note tabelle di capitalizzazione della rendita vitalizia, ben puo tenere conto della svalutazione della moneta tra il momento della produzione del danno e quello della liquidazione. Infatti, nel calcolo delle tabelle sono compresi gli interessi a scalare sulla somma corrispondente alla rendita, ma non la svalutazione monetaria, il cui andamento non e prevedibile. (V 2142/75, mass n 375907).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)