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Sez. L - , Sentenza n. 3659 del 12/02/2021 (Rv. 660530 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzioni disciplinari - Rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare - Accertamento dei fatti contenuto nella sentenza penale passata in giudicato - Nuova valutazione nel giudizio disciplinare - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660530-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, con il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale. (Nella specie, relativa alla sanzione del licenziamento senza preavviso, inflitta dal Comune di Roma a un funzionario amministrativo che, in diverse occasioni, si era fatto corrispondere la somma di 5 euro per il rilascio di un certificato gratuito, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l'assoluzione dal reato di corruzione, discendente dal mancato compiuto accertamento dei fatti in seno al processo penale, non precludesse un nuovo vaglio degli stessi nell'ambito del procedimento disciplinare, sulla scorta degli elementi di prova ivi raccolti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., DPR 16/04/2013 num. 62 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)