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Sez. 1, Sentenza n. 35687 del 10/02/2003 Cc. (dep. 17/09/2003) Rv. 226108 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Legittimo impedimento del difensore - Rilevanza ai fini di eventuale rinvio dell'udienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226108-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di appello avverso i provvedimenti 'de libertatè non trova applicazione l'art. 420-ter cod. proc. pen., che opera nell'ambito dell'udienza preliminare. Ne consegue che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell'udienza camerale, poiché l'art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio, né prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)