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Sez. 1, Sentenza n. 4387 del 31/08/1995 Cc. (dep. 27/09/1995) Rv. 202770 - 01

Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - In genere | Appello contro la revoca di una misura cautelare - Presenza facoltativa del difensore - Impossibilità di esercitare la facoltà - Omesso rinvio - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-08-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202770-01

Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - In genere

La partecipazione del difensore alla camera di consiglio fissata a seguito di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di revoca della misura cautelare è facoltativa e non necessaria; tuttavia se il difensore, per legittimo impedimento, non sia in grado di esercitare tale facoltà, l'udienza in camera di consiglio non può essere validamente tenuta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)