Sez. 3, Sentenza n. 226 del 21/01/1985 (Rv. 438452 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - RISARCIMENTO DEL DANNO - SCISSIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - ACCERTAMENTO NEL GIUDIZIO DI CONDANNA GENERICA - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - RISARCIMENTO DEL DANNO - SCISSIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - ACCERTAMENTO NEL GIUDIZIO DI CONDANNA GENERICA - CRITERI.*
Anche in tema di responsabilità da culpa in contrahendo, nello ambito di applicabilità dell'art. 1137 cod. civ., qualora il giudizio sull'an debeatur sia scisso da quello sul quantum, i fatti ed i comportamenti imputabili al danneggiato, idonei a stabilire un suo concorso di colpa nella produzione del danno, debbono essere dedotti ed esaminati in Sede di accertamento generico del danno, non solo per quanto attiene alla loro esistenza, ma anche per ciò che riguarda il loro grado di efficienza causale. (V 445/80, mass n 403812).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)