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Sez. L, Sentenza n. 2882 del 17/03/1998 (Rv. 513741 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Sospensione dal lavoro per collocamento in cassa integrazione - Mancata previa comunicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere - Illegittimità.
Stato
decisa il 1998-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513741-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

È illegittima la sospensione dal lavoro disposta dal datore di lavoro per l'intervento straordinario di integrazione salariale ove quest'ultimo - che tale intervento (della c.i.g.) abbia richiesto per attuare un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale - abbia da una parte escluso di adottare il criterio della rotazione e d'altra parte non abbia adempiuto all'onere prescritto dal settimo comma dell'art. 1 legge 23 luglio 1991 n. 223, omettendo di comunicare previamente - e quindi anche di assoggettare all'esame congiunto previsto dall'art. 5 legge 20 maggio 1975 n. 164 - altri e diversi criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)